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Ordinanza — n. 34838/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34838/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAFIOTI DOMENICO nato a ANOIA il 07/12/1960 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Marafioti Domenico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta l'insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata ove viene fatto riferimento alle circostanze di fatto indicative del coinvolgimento nelle attività associative. Considerato che, a fronte di una motivazione logica e non contraddittoria sulle questioni ora evidenziate, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34838/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, a fronte di una motivazione logica e non contraddittoria sulle questioni ora evidenziate, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di prova del nesso causale infrazioni uniche e continuate difetto di motivazione allegazione motivata azione intesa alla dichiarazione di responsabilità natura dell'infrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAFIOTI DOMENICO nato a ANOIA il 07/12/1960 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marafioti Domenico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta l'insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata ove viene fatto riferimento alle circostanze di fatto indicative del coinvolgimento nelle attività associative. Considerato che, a fronte di una motivazione logica e non contraddittoria sulle questioni ora evidenziate, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside