Ordinanza — n. 34833/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANIGLIA SARA nato a LECCE il 20/12/1981 SALLUSTIO RINO CLAUDIO nato a TERMOLI il 28/01/1987 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34833/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANIGLIA SARA nato a LECCE il 20/12/1981 SALLUSTIO RINO CLAUDIO nato a TERMOLI il 28/01/1987 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANIGLIA SARA nato a LECCE il 20/12/1981 SALLUSTIO RINO CLAUDIO nato a TERMOLI il 28/01/1987 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi congiunti di Caniglia Sara e Sallustio Rino ClaudiO, considerato che le doglianze articolate in relazione alla qualificazione del concorso di Sallustio e alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalla lettura della motivazione alla pagina 5 (dove viene affrontato il tema del concorso9 e alla pagina 6 (dove viene affrontato il tema della riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente