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Ordinanza — n. 34832/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34832/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/02/1996 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; T E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spera Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione circa l'eventuale esistenza di una causa di non punibilità è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale trasmissione di un atto processuale scambio di atti giuridici per via elettronica difetto formale di procedura allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza della -generica- denuncia di omessa motivazione, atteso che l'esistenza di alcuna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/02/1996 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; T

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spera Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione circa l'eventuale esistenza di una causa di non punibilità è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza della -generica- denuncia di omessa motivazione, atteso che l'esistenza di alcuna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve intendersi evidentemente negata con l'affermazione di responsabilità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.