Ordinanza — n. 34830/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPETUSO ANTONIO nato a ANDRIA il 19/07/1993 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lopetuso Antonio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagina 10-11 della sentenza impugnata) di una motivazione adeguata ed esente da vizi di manifesta illogicità e da contraddittorietà, oltre che conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34830/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPETUSO ANTONIO nato a ANDRIA il 19/07/1993 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lopetuso Antonio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagina 10-11 della sentenza impugnata) di una motivazione adeguata ed esente da vizi di manifesta illogicità e da contraddittorietà, oltre che conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.