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Ordinanza — n. 34827/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34827/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORILE MATTIA nato a BARI il 09/07/1963 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Signorile Mattia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9 della sentenza impugnata ove la Corte d' appello ha indicato gli elementi oggettivi e soggettivi in forza dei quali deve ritenersi integrato la fattispecie di cui all'art.648 cod. pen.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; considerato che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza" (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01;

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Ordinanza — n. 34827/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 8 e 9 della sentenza impugnata ove la Corte d' appello ha indicato gli elementi oggettivi e soggettivi in forza dei quali deve ritenersi integrato la fattispecie di cui all'art.648 cod. pen.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; considerato che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza" (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01;

Parole chiave

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ricettazione ricompensa circonvenzione illecita prova del dolo risarcimento per atto illecito obbligo di articolare le censure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORILE MATTIA nato a BARI il 09/07/1963 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Signorile Mattia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9 della sentenza impugnata ove la Corte d' appello ha indicato gli elementi oggettivi e soggettivi in forza dei quali deve ritenersi integrato la fattispecie di cui all'art.648 cod. pen.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; considerato che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza" (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01) e che la Corte di appello ha spiegato le ragioni dell'inattendibilità della versione offerta dall'imputato (ritrovamento casuale); osservato che, peraltro, il motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; / < .1)•-'--\ ...„ \

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere Estensor