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Ordinanza — n. 34826/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34826/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIFF0 CARMELO nato a CERVA il 17/08/1955 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Griffo Carmelo, ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati nella parte in cui denunciano l'omessa motivazione quanto alle finalità fraudolente e al tema dell'offensività della condotta, entrambe affrontate e compiutamente risolte dalla Corte di appello alla pagina 3, dove viene sottolineata la finalità elusiva dell'intestazione fittizia e l'irrilevanza del valore economico dell'operazione. A ciò si aggiunga che il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, con la sentenza impugnata, ha specificato gli elementi di prove sulle base dei quali ritenere fittizia l'intestazione ai soci, così che le doglianze devono considerarsi aspecifici, in quanto -eludendo il confronto con i motivi della decisione- omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34826/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò si aggiunga che il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, con la sentenza impugnata, ha specificato gli elementi di prove sulle base dei quali ritenere fittizia l'intestazione ai soci, così che le doglianze devono considerarsi aspecifici, in quanto -eludendo il confronto con i motivi della decisione- omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsità in certificati abbandono del procedimento per truffa fatture fittizie reticenza dolosa dei difetti irregolarità finanziarie società fittizia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIFF0 CARMELO nato a CERVA il 17/08/1955 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Griffo Carmelo, ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati nella parte in cui denunciano l'omessa motivazione quanto alle finalità fraudolente e al tema dell'offensività della condotta, entrambe affrontate e compiutamente risolte dalla Corte di appello alla pagina 3, dove viene sottolineata la finalità elusiva dell'intestazione fittizia e l'irrilevanza del valore economico dell'operazione. A ciò si aggiunga che il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, con la sentenza impugnata, ha specificato gli elementi di prove sulle base dei quali ritenere fittizia l'intestazione ai soci, così che le doglianze devono considerarsi aspecifici, in quanto -eludendo il confronto con i motivi della decisione- omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente