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Ordinanza — n. 34825/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34825/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIONI FABRIZIO nato a RHO il 20/07/1971 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Maggioni Fabrizio, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici di merito hanno collocato la posizione dell'imputato nell'ambito del reimpiego delle somme, costituenti il profitto del reato di evasione, e della destinazione con modalità idonee a impedire l'individuazione dell'illecita provenienza); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34825/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici di merito hanno collocato la posizione dell'imputato nell'ambito del reimpiego delle somme, costituenti il profitto del reato di evasione, e della destinazione con modalità idonee a impedire l'individuazione dell'illecita provenienza); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica superata inesigibile malgrado lesioni salute accertamento medico incompleto necessità di cure mediche allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIONI FABRIZIO nato a RHO il 20/07/1971 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maggioni Fabrizio, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici di merito hanno collocato la posizione dell'imputato nell'ambito del reimpiego delle somme, costituenti il profitto del reato di evasione, e della destinazione con modalità idonee a impedire l'individuazione dell'illecita provenienza); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente