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Ordinanza — n. 34824/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34824/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC VISNIA (CUI 01SUH1L) nato a MILANO il 19/09/1987 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Jovanovic Visnia, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputata quale autrice dei fatti è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha motivato adeguatamente a pagina 2 della sentenza impugnata circa la dichiarazione di responsabilità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza del reato di truffa è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34824/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione indennizzo del difensore d'ufficio legittimazione a ricorrere spese generali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC VISNIA (CUI 01SUH1L) nato a MILANO il 19/09/1987 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Jovanovic Visnia, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputata quale autrice dei fatti è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha motivato adeguatamente a pagina 2 della sentenza impugnata circa la dichiarazione di responsabilità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza del reato di truffa è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 20