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Ordinanza — n. 34624/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34624/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABATE ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 26/05/1995 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Antonino Labate e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure ed è, comunque, manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione per essere in larghissima parte incentrato sul richiamo di normativa e principi giurisprudenziali astratti e non calati nella situazione concreta (da pag. 1 a pag. 12), mentre nel resto, nonostante la formale denuncia del vizio di violazione di legge, finisce per sollecitare nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34624/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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detenzione eccessiva durata del soggiorno regime penitenziario diritti del detenuto controllo periodico della detenzione condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABATE ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 26/05/1995 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Antonino Labate e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure ed è, comunque, manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione per essere in larghissima parte incentrato sul richiamo di normativa e principi giurisprudenziali astratti e non calati nella situazione concreta (da pag. 1 a pag. 12), mentre nel resto, nonostante la formale denuncia del vizio di violazione di legge, finisce per sollecitare nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza.

L'ordinanza impugnata, valorizzando le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria, nemmeno contestate dal ricorrente, ha escluso la sussistenza delle condizioni legittimanti i rimedi previsti dall'art. 35-ter Ord. pen., evidenziando che il detenuto, oltre ad avere avuto a disposizione nel periodo di interesse, sulla base dei calcoli eseguiti dal Magistrato di sorveglianza in piena sintonia con i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare in tema di letto singolo ed arredi fissi ), una superficie individuale sempre superiore ai tre metri quadrati e talvolta anche ai quattro metri quadrati in presenza di adeguati fattori compensativi (possibilità del detenuto di uscire dalla cella per 8 ore giornaliere), non aveva patito situazioni di degrado della vita detentiva.

Alla luce della documentazione fornita dall'amministrazione penitenziaria, non hanno dato luogo a criticità rilevanti nemmeno i tempi di accesso all'acqua potabile (sempre garantiti per 11 ore giornaliere). Il ricorrente si è limitato a prospettare una lettura alternativa degli stessi elementi probatori senza indicare gli specifici travisamenti in cui sarebbe incappato il Tribunale.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

(99r Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in