Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for substitution of custodial sentence with fine due to lack of new reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly justify rejecting the request to replace a custodial sentence with a fine. The court found the original decision sufficiently motivated based on statutory criteria regarding the nature of the crime and the defendant's behavior, rendering the appeal's request for new reasoning infounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 95 d.lgs. n. 150/2022; Art. 58 L. n. 689/1981: An appeal challenging a decision to reject a request for substitution of a custodial sentence with a fine is inadmissible if it merely contradicts the existing reasoning without providing new elements capable of altering the outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitution of penalty custodial sentence fine penalty inadmissible appeal lack of new reasoning esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, il giudice della cognizione o quello dell'esecuzione se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 95 d.lgs.
Art. 53 L. n. 689/1981
Art. 58 L. n. 689/1981
Il giudice adito decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n.
Art. 133 cod. pen.
689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.
art. 58 legge n. 689/1981
Il giudice adito decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art.
art. 133 cod. pen
689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEIN EMERIC nato il 19/02/1975 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Emeric Schein, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della pena pecuniaria., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato.. 1.1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, il giudice della cognizione o quello dell'esecuzione se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981 previa verifica circa l'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis).

Il giudice adito decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». 1.2.

Nel caso in esame - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., fondata sulla gravità del reato, la spregiudicatezza dimostrata nell'eseguirlo e l'entità del danno patrimoniale cagionato - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. ••nn•nn

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,