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Ordinanza — n. 34619/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts are exhausted and sentencing discretion is not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Filosa inadmissible, ruling that both grounds were fully covered by the lower court's factual findings. Filosa argued for a retrial to examine fingerprints and challenged the sentence length, but the Court found no specific logical flaws in the reasoning. Consequently, the appeal was rejected because sentencing discretion falls within the trial court's authority and cannot be re-evaluated in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366, 370, 371 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence or order a retrial when the appeal lacks specific criticisms of the reasoning, as sentencing discretion belongs to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review factual exhaustion principle criminal procedure preclusion logical reasoning standard traffico aggravato di stupefacenti porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
Art. 371 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Il ricorrente, discostandosi dai richiamati principi, non ha indicato specifiche criticità dell'apparato argomentativo seguito dalla sentenza impugnata che ha giustificatatene valorizzato, ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente, discostandosi dai richiamati principi, non ha indicato specifiche criticità dell'apparato argomentativo seguito dalla sentenza impugnata che ha giustificatatene valorizzato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
e che, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILOSA SALVATORE nato a SANT'ANASTASIA il 19/03/1968 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Salvatore Filosa e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti sono interamente versati in fatto e, sono, comunque manifestamente infondati.

1. Il ricorrente, con il primo motivo, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale, si è limitato ad invocare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale "al fine di sottoporre ad esame l'imputato ed al fine di rilevare le impronte digitali sulle armi rinvenute", istituto precluso nel giudizio di legittimità, ed ha prospettato una lettura alternativa del materiale probatorio da sovrapporre a quella, tutt'altro che illogica, dei giudici del merito che hanno desunto la disponibilità delle armi di cui alle imputazioni da parte dell'imputato dalla circostanza pacifica che erano state rinvenute nelle immediate vicinanze della sua abitazione, nel medesimo luogo in cui erano occultate le dosi di stupefacente che lo stesso commercializzava cedendole a terzi, come personalmente constatato dal personale di polizia appostatosi nei pressi. Si tratta di operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità.

2. Il secondo motivo trascura che la dosimetria della pena, sia in relazione la pena base sia in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Il ricorrente, discostandosi dai richiamati principi, non ha indicato specifiche criticità dell'apparato argomentativo seguito dalla sentenza impugnata che ha giustificatatene valorizzato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. la personalità fortemente negativa del condannato, il quale ha commesso i numerosi reati contestati quando era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 9pQ,"/ 2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle . spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,