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Ordinanza — n. 34616/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34616/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che le censure articolate da Vincenzo Battaglia in tutti i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché costitute da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, sono generiche e manifestamente infondate laddove denunzia vizi motivazionali. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, la autonomia delle rispettive determinazioni criminose posto che le condotte omicidiarie ai danni di Guglielmo Esposito e di Antonio Erbetti, in relazione alle quali è stata avanzata l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., per quanto entrambe riferibili all'adesione del condannato ad alla stessa organizzazione criminale, non sono scaturite da una decisione comune correlata alla specifica fase di vita ed operatività del sodalizio, bensì costituiscono il frutto risoluzioni estemporanee originate da fattori scatenanti non solo diversi e tra loro non collegati, per di più verificatisi a ben dieci anni di distanza l'una dall'altra (Battaglia nel 1996 aveva ucciso Guglielmo Esposito su ordine del vertice del can Formicola ma nell'interesse del clan Sarno;nel 2006 aveva partecipato all'omicidio di Erbetti per ragioni interne al clan Formicola, manifestatesi soltanto a ridosso dell'esecuzione materiale).

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34616/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure del ricorrente, oltre a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito, prospettano una rivalutazione di elementi già presi in esame, ma considerati giustificatamente recessivi e meno preganti (identità del bene giuridico protetto, del modus operandi, del contesto camorristico di riferimento).

Parole chiave

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indagine per omicidio assassinio qualificato crimine organizzato doppia punibilità tentato omicidio crimine

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA VINCENZO nato a PORTICI il 01/08/1967 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Vincenzo Battaglia in tutti i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché costitute da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, sono generiche e manifestamente infondate laddove denunzia vizi motivazionali. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, la autonomia delle rispettive determinazioni criminose posto che le condotte omicidiarie ai danni di Guglielmo Esposito e di Antonio Erbetti, in relazione alle quali è stata avanzata l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., per quanto entrambe riferibili all'adesione del condannato ad alla stessa organizzazione criminale, non sono scaturite da una decisione comune correlata alla specifica fase di vita ed operatività del sodalizio, bensì costituiscono il frutto risoluzioni estemporanee originate da fattori scatenanti non solo diversi e tra loro non collegati, per di più verificatisi a ben dieci anni di distanza l'una dall'altra (Battaglia nel 1996 aveva ucciso Guglielmo Esposito su ordine del vertice del can Formicola ma nell'interesse del clan Sarno;nel 2006 aveva partecipato all'omicidio di Erbetti per ragioni interne al clan Formicola, manifestatesi soltanto a ridosso dell'esecuzione materiale).

2. Le censure del ricorrente, oltre a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito, prospettano una rivalutazione di elementi già presi in esame, ma considerati giustificatamente recessivi e meno preganti (identità del bene giuridico protetto, del modus operandi, del contesto camorristico di riferimento).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della casa delle ammende. (

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .91 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R