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Ordinanza — n. 34609/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special bar association defense attorney signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible because it was not signed by a defense attorney registered in the special bar association. Although the petitioner personally signed the document, the law requires such filings to be executed by a qualified defender to avoid rejection. The court ruled that personal signatures, even if authenticated by a lawyer, do not satisfy the statutory requirement for this specific type of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Extraordinary appeals and fact-correction requests must be signed by a defense attorney registered in the special bar association; personal signatures or signatures by a lawyer accepting a mandate do not satisfy this mandatory requirement.

Parole chiave

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extraordinary appeal special bar association defense attorney signature inadmissibility Cassation procedure requisito della firma atto privo di sottoscrizione esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato che, per quanto sin qui chiarito, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ritenuto che anche il ricorso per la correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
248449) con la conseguenza che, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella.
Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale
pen., pur essendo un mezzo di impugnazione di carattere straordinario alla cui proposizione è legittimato esclusivamente il condannato, deve essere comunque presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv.
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
273063 - 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
273177 - 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa
Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa„ Rv.
Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
103, esso dev'essere dichiarato inammissibile anche in presenza di sottoscrizione del difensore abilitato "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERMONETA MASSIMILIANO nato a ROMA il 16/10/1971 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso straordinario presentato da Massimiliano Sermoneta, condannato nel procedimento epnale definito dalla quinta sezione penale di questa Corte con sentenza in data 9 novembre 2023.

1. Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente da Sermoneta ancorché la sottoscrizione paia autenticata dal legale (avv. Francesco Caroleo Grimaldi).

2. Ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella.

4. Ritenuto che anche il ricorso per la correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., pur essendo un mezzo di impugnazione di carattere straordinario alla cui proposizione è legittimato esclusivamente il condannato, deve essere comunque presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv. 273063 - 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 - 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01).

4. Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato/condannato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa„ Rv. 266575; Sez. 4,. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449) con la conseguenza che, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esso dev'essere dichiarato inammissibile anche in presenza di sottoscrizione del difensore abilitato "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

5. Rilevato che, per quanto sin qui chiarito, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una so ma in / favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00e la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,