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Ordinanza — n. 34605/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against parole denial due to lack of merit and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenges failed the preliminary admissibility test by requesting impermissible merit assessments or being manifestly unfounded. The convicted party argued for alternative measures, but the Court of Supervision correctly applied principles requiring an evaluation of post-sentence conduct to assess recidivism risk. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging discretionary decisions on alternative measures are inadmissible if they seek prohibited merit reviews or raise generic legal issues without sufficient foundation.

Parole chiave

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parole appeal inadmissibility post-sentence conduct evaluation recidivism risk assessment discretionary parole denial Cassation admissibility test pericolo di reiterazione procedura di revisione penale riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Law 26.7.1975 n. 354
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019
Non può richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv.
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019
277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MAURO nato a TORREMAGGIORE il 02/09/1991 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Mauro Palumbo e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate a nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi.

Non può richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 1.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi. Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il condannato non meritevole della concessione delle misure richieste perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per reato di forte allarme sociale commessi in epoca recente e successiva ai fatti per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione la concreta inidoneità del beneficio ad impedire la commissione di nuovi fatti illeciti.

A differenza di quanto sostento dal ricorrente, a fondamento della prognosi sul pericolo di recidivanza, ritenuta ostativa all'ammissione agli invocati benefici, Il/ribunale di sorveglianza ha posto, in piena sintonia con la ratio che governa la discipa delle misure alternative, la condotta criminosa successiva al reato a prescindere dalla circostanza che al momento della sua consumazione il condannato fosse sottoposto a misura cautelare o meno. A tali argomentazioni, logiche e coerenti, oltre che fondate su atti specificamente indicati, il ricorrente ne oppone altre, prospettate come più — plausibili, attraverso una rilettura alternativa delle emergenze probatorie, operazione quest'ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così