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Ordinanza — n. 34600/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34600/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo ripropone, per di più in termini generici, le medesime questioni già evidenziate nell'atto di appello senza co arsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale che, sulla scorta del compendio intercettativo, minuziosamente esaminato, ha dato ampiamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale di una pistola di cui al capo F), valorizzando, in praticare, le dichiarazioni confessorie di Richichi dal contenuto auto evidente per i riferimenti a precise e specifiche caratteristiche dell'arma ed al suo prossimo impiego per i fuochi di capodanno.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 34600/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Giuseppe Richichi non superano il vaglio di ammissibilità.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici arma personale ricusazione del pubblico ministero restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Infatti, il Giudice dell'udienza preliminare ha dato atto che nella determinazione della pena si è tenuto conto della gravità del fatto e della elevata caapcità a delinquere dell'imputato in applicazione dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
e tali indicazioni giustificano ampiamente l'assenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICHICHI GIUSEPPE nato a VILLA SAN GIOVANNI il 18/04/1977 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Giuseppe Richichi non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo ripropone, per di più in termini generici, le medesime questioni già evidenziate nell'atto di appello senza co arsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale che, sulla scorta del compendio intercettativo, minuziosamente esaminato, ha dato ampiamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale di una pistola di cui al capo F), valorizzando, in praticare, le dichiarazioni confessorie di Richichi dal contenuto auto evidente per i riferimenti a precise e specifiche caratteristiche dell'arma ed al suo prossimo impiego per i fuochi di capodanno.

Oltre che aspecifico e manifestamente infondato, il mito non è nemmeno consentito alla luce dei principii espressi da questa Corte in tema di valutazione delle conversazioni oggetto intercettazione. Va, al riguardo, rammentato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Peraltro, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). Nella fattispecie, il ricorrente propone di attribuire un determinato significato alle conversazioni intercettate, senza evidenziare però alcuna illogicità nella soluzione alla quale sono giunti i giudici di merito e senza indicare quale sarebbe la ragione dell'asserito travisamento, circa il quale, peraltro, va notato che le argomentazioni sono sorrette soltanto da parti monche delle conversazioni.

2. In relazione al secondo motivo del ricorso, nel quale si lamenta la mancata motivazione della Corte di appello in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che la sentenza che ha defir4to il primo grado del giudizio, alla quale la sentenza impugnata si è richiamata anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio alla luce del contenuto estremamente generico delle censure sviluppate su questo punto nell'atto di appello è immune da vizi. Infatti, il Giudice dell'udienza preliminare ha dato atto che nella determinazione della pena si è tenuto conto della gravità del fatto e della elevata caapcità a delinquere dell'imputato in applicazione dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e tali indicazioni giustificano ampiamente l'assenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen.

3. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C