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Ordinanza — n. 34598/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of a registered defense lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmine Esposito inadmissible de plano. The procedural defect was the failure to have the appeal signed by a lawyer registered in the special register of the Court, as required by law. Consequently, the Court ordered the appellant to pay court costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not signed by a lawyer registered in the special register, regardless of the merits of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal special register lawyer de plano dismissal criminal procedure code court costs fine diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CARMINE nato a NAPOLI il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEiidatpayyjs_o_alle_parti,.j udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Carmine Esposito e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.