Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of a registered defense lawyer's signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmine Esposito inadmissible de plano. The procedural defect was the failure to have the appeal signed by a lawyer registered in the special register of the Court, as required by law. Consequently, the Court ordered the appellant to pay court costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not signed by a lawyer registered in the special register, regardless of the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CARMINE nato a NAPOLI il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEiidatpayyjs_o_alle_parti,.j udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Carmine Esposito e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.