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Ordinanza — n. 34596/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against conviction for special surveillance violation due to generic grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carmine Bevilacqua inadmissible, rejecting all three grounds as generic and lacking substantive merit. The appellant argued against the conviction for violating special surveillance obligations and the denial of mitigating circumstances, but the court found the arguments failed to engage with the lower court's reasoning regarding the defendant's general intent and negative personality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; The appeal must be specific and substantively engage with the lower court's reasoning; generic arguments regarding the definition of intent or the denial of mitigating circumstances are inadmissible if they do not address the established facts of the defendant's consciousness and conduct.

Parole chiave

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special surveillance violation generic appeal grounds denial of mitigating circumstances recidivism assessment inadmissible appeal permesso di promuovere un procedimento penale prevenzione generale e speciale reato speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino
Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino
Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, Di Lauro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA CARMINE nato a ROSARNO il 02/01/1977 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Carmine Bevilacqua e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che i tre motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo, oltre ad essere generico, non si confronta in alcun modo con l'ineccepibile argomentazione, utilizzata dalla Corte distrettuale per superare il pedissequo motivo di appello, secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).

Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustrare o compromettere le esigenze di controllo. Nel caso in verifica, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva acquisto tale consapevolezza. 1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere anch'esso generico, trascura del tutto il reale contenuto della motivazione che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della denegazione delle circostanze attenuanti generiche ovvero l'assenza di elementi valorizzabili a tal fine a fronte della personalità negativa dell'imputato, desunta dai numerosissimi precedenti penali, così rilevanti da avere giustificato l'applicazione della recidiva, e dall'assenza di una positiva condotta processuale. 1.3.

Il terzo motivo che censura l'illogicità dell'apparato giustificativo a sostegno della mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato posto che la Corte di appello ha fondato il giudizio di maggiore pericolosità, con argomentazioni, lineari e coerenti, sull'accertata consumazione da parte dell'imputato, già gravato da ben otto precedenti penali per reati di rilevante allarme sociale, di più violazioni di norme incriminatrice lesivi di beni giuridici omogenei in un ristretto arco temporale 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,