Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34595/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for tardiness; court rejects rescission request as distinct from appeal under Art. 629-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a request for restoration of the deadline, filed while the defendant was absent, should be treated as a request to rescind a final judgment. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure and that the principle of conservation under Article 568 applies only to formal appeals, not to procedural requests for deadline restoration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 629-bis c.p.p.; Art. 568 c.p.p.: The request for restoration of the deadline is not a formal appeal and cannot be requalified as a request to rescind a final judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal tardiness rescission of final judgment restoration of deadline principle of conservation inadmissible appeal restituzione in pristino restituzione del termine azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629-bis c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo dedotto„ con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per tardività, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod.
Art. 568, comma 51 c.p.p.
peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 51, cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo dedotto„ con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per tardività, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia
Di contro Il ricorrente, facendo ricorso all'istituto della riassunzione estraneo al procedimento flinale, oppone enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv.
Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, Okoro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDEZ WASHINGTON nato il 23/08/1957 avverso l'ordinanza del 26/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Fernandez Washington e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto„ con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per tardività, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la disciplina normativa di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2). Di contro Il ricorrente, facendo ricorso all'istituto della riassunzione estraneo al procedimento flinale, oppone enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di Candia, Rv. 283474;

Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566), secondo cui l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. peri., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il principio di conservazione, di cui all'art. 568, comma 51, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1 lugl