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Ordinanza — n. 34593/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft continuation claim due to insufficient planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marco Lopopolo's appeal inadmissible, rejecting his request to have multiple thefts treated as a single continuous crime. The court found the lower court's assessment correct, noting the four-month gap between offenses and the lack of evidence proving a premeditated plan. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The court established that for a series of crimes to constitute 'continuation,' there must be evidence of a pre-existing, deliberate plan with clearly defined characteristics, which is absent when offenses occur at different times with varying stolen items.

Parole chiave

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continuzione delinquere furto aggravato progettazione preesistente art. 81 codice penale impugnazione ricorso spese processuali Corte di Cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPOPOLO MARCO nato a MILANO il 11/10/1983 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Marco Lopopolo e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate a nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. La Corte di appello di Milano, investita del giudizio di rinvio disposto dalla sentenza di annullamento n. 45699 del 25 ottobre 2022 della quinta sezione di questa Corte di cassazione "limitatamente al diniego della richiesta di continuazione", in puntuale applicazione del mandato conferite ed in piena sintonia con i principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle evidenze probatorie e degli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Miano in data 21 febbraio 2019, analiticamente richiamati - che ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso temporale di quattro mesi e le modalità esecutive dei reati, pur omogenei, trattandosi di furti* aggravati, nonché la diversità della refurtiva sottratta.

Alla luce di tali elementi le condotte, secondo l'apprezzamento della Corte territoriale, costituiscono espressione di decisioni estemporanee insorte nel condannato, nell'ambito di uno stila di vita caratterizzato dall'abitualità a delinquere, per cogliere occasioni causalmente presentatesi e non possono, pertanto, essere apprezzate quali parti integranti di un unico programma deliberato dall'agente per conseguire un determinato fine, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. che ai fini del riconoscimento della continuazione postula la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez.

U, 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,