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Ordinanza — n. 34341/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34341/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 22 giugno 2023 il G.I.P. del Tribunale di Ragusa ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Korreshi Eduart la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad alcune ipotesi di reato ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34341/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Ragusa ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Korreshi Eduart la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad alcune ipotesi di reato ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico internazionale di stupefacenti sanzioni penali reati di corruzione consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Ragusa ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Korreshi Eduart la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad alcune ipotesi di reato ex art.
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Testo completo

. seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KORRESHI EDUART nato il 21/02/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAdato avv)9 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 giugno 2023 il G.I.P. del Tribunale di Ragusa ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Korreshi Eduart la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad alcune ipotesi di reato ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P