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Ordinanza — n. 34339/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34339/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34339/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 novembre 2021 con cui Ben Ali Eslem era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, per essergli stata applicata una pena eccesiva senza l'adozione di argomentazioni adeguate.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34339/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, per essergli stata applicata una pena eccesiva senza l'adozione di argomentazioni adeguate.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per stupefacenti alleggerimento della pena sanzione penale sanzione sostitutiva remissione della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI ESLEM nato il 13/01/2001 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 novembre 2021 con cui Ben Ali Eslem era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, per essergli stata applicata una pena eccesiva senza l'adozione di argomentazioni adeguate.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere este