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Ordinanza — n. 34334/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34334/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34334/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'Il gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Tamburino Claudio la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34334/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Tamburino Claudio la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio abuso di sostanze adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Tamburino Claudio la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURINO CLAUDIO nato a CATANIA il 07/07/1967 avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato a>Yfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Tamburino Claudio la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, n quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'arL 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il