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Ordinanza — n. 34328/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Berit Zahir inadmissible without formalities because it relied on grounds not permitted by law. The appellant argued that the lower court's sentence lacked motivation under Articles 125 and 546 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this specific complaint does not fall within the exclusive list of admissible grounds for cassation in Article 448, paragraph 2-bis, and thus the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Cassation Appeal Inadmissible Grounds Code Criminal Procedure Lack of Motivation Article 448 imputazione per reati di stupefacenti sostanze soggette a restrizione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Berit Zahir la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., a Berit Zahir la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Berit Zahir la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERIT ZAHIR (CUI 05FNO5A) nato il 01/11/1990 avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato av/iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 dicembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Berit Zahir la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in ordine all'omessa motivazione della sentenza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr1