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Ordinanza — n. 34327/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to cite permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Laaziri Mohammed inadmissible without formalities. The appellant argued for lighter sentencing based on recidivism exceptions and excessive punishment, but these grounds do not fall under the specific categories of admissible appeals listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected immediately, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the enumerated grounds in Article 448, paragraph 2-bis; appeals citing general errors in sentencing or qualification are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure Article 448 grounds recidivism exceptions procedural costs Cassa delle ammende summary dismissal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Viterbo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Laaziri Mohammed la pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
art. 133 cod. pen
in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., stante l'eccessiva entità della pena inflittagli.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAAZIRI MOHAMMED nato il 15/11/1987 avverso la sentenza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di VITERBOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Viterbo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Laaziri Mohammed la pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge per non essere state poste le circostanze ex artt. 62, comma 6, e 62-bis cod. pen. in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., stante l'eccessiva entità della pena inflittagli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il