Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of detailed sentencing justification for a minor penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was the lack of detailed reasoning regarding the sentencing. The appellant argued that the four-month prison sentence and fine were imposed in an indeterminate and generic manner, yet the lower court had applied a medium-to-minimum penalty based on statutory criteria. The Supreme Court ruled that detailed justification is only required for sentences near the maximum or above average, rendering the appellant's complaint non-justiciable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 133 cod. pen.: Detailed reasoning on sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average; otherwise, the judge's discretion to impose a medium or minimum sentence is unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTTA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 febbraio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 20 dicembre 2021 con cui Castriotta Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, per essergli stata applicata la pena in maniera del tutto indeterminata e generica.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024