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Ordinanza — n. 34324/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic ground of violation of law without specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Prestana's appeal inadmissible because his sole ground of violation of law was too generic and lacked specific factual arguments. The lower court had convicted him of tax evasion, and the appellant failed to adequately confront the reasoning regarding the application of the specific crime provisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; A cassation appeal based solely on a generic violation of law without specific factual or legal arguments is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground violation of law tax evasion specific arguments imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTANA GIOVANNI nato a PALERMO il 28/04/1985 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 marzo 2023 con cui Prestana Giovanni era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicazione del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena inflitta. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 I