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Ordinanza — n. 34317/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of criminal complaint for new Cartabia reform crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied solely on the absence of a criminal complaint. The appellant argued for the unprocedibility of the prosecution under the new Cartabia reform, which requires a complaint for certain offenses. The court rejected this argument based on the binding precedent that appeals challenging the unprocedibility of crimes made prosecutable only after the judgment are inadmissible.

Regesto Legislator

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023: An appeal challenging the unprocedibility of crimes made prosecutable by subsequent legislation is inadmissible if raised as a sole ground.

Parole chiave

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criminal complaint requirement Cartabia reform procedibility of offenses inadmissible appeal binding precedent revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTIANI CARLO nato a LIVORNO il 14/06/1985 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 29 gennaio 2019 con cui Bastiani Carlo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avanzando, con un unico motivo, richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. "riforma Cartabia", essendovi stata la remissione della querela originariamente proposta da parte della persona offesa.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la troncante valenza del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore P