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Ordinanza — n. 34316/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of adequate comparison with lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide an adequate comparison with the arguments supporting the lower court's decision. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court justified its refusal to recognize the benefit of judgment of prevalence based on a coherent and non-arbitrary evaluation of the facts. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals regarding the discretionary comparison of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical, as such evaluations are bound by the principle of non-interference with the trial court's merit judgment.

Parole chiave

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judgment of prevalence mitigating circumstances aggravating circumstances inadmissibility of appeal discretionary evaluation adequate comparison non-interference principle aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAOU SAIFEDDINE nato il 20/09/1998 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno dell'Il aprile 2022 con cui Dhaou Saifeddine era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione, oltre ad errata applicazione di legge, in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, sulle contestate aggravanti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:

Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensor