Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of lack of reasoning under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Seferovic Braim inadmissible because the sole ground of appeal, lack of reasoning, was not specific enough. The appellant argued the lower court failed to justify the sentence, but the court found the reasoning in the appellate judgment was legally sound and specific. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; The ground of appeal alleging lack of reasoning is inadmissible if it is generic and fails to specify factual or legal grievances or adequately confront the lower court's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC BRAIM nato a ROMA il 26/12/1996 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24 aprile 2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 9 maggio 2022, ha rideterminato - per quanto di interesse in questa sede - la pena inflitta a Seferovic Braim nella misura di mesi dieci di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 5, 112 n. 4 cod. pen. (capo A); 110, 337, 61 n. 2 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, carenza di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consi