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Ordinanza — n. 34313/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34313/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34313/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vercelli del 10 novembre 2020, ha ridotto - per quanto di interesse in questa sede - la pena inflitta a Borgia Gennaro Salvatore nella misura di anni due, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 744,00 di multa in ordine ad alcune ipotesi di reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34313/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva rapina qualificata contravvenzione bagatellare revisione della sentenza penale gravi addebiti penali

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA GENNARO SALVATORE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 06/01/1987 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vercelli del 10 novembre 2020, ha ridotto - per quanto di interesse in questa sede - la pena inflitta a Borgia Gennaro Salvatore nella misura di anni due, mesi cinque, giorni venti di reclusione ed euro 744,00 di multa in ordine ad alcune ipotesi di reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, poiché privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di una censura già sviluppata nel giudizio di appello ed ivi disattesa con motivazione logica La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024