Ordinanza — n. 34308/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 15 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Montagna Giovanni contro la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 29 giugno 2022. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 585, commi 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34308/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 585, commi 1 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA GIOVANNI nato a RIONERO IN VULTURE1119/04/1957 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Montagna Giovanni contro la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 29 giugno 2022. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 585, commi 1 lett.
c) e 2 lett. c), cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni della ritenuta tardività del deposito dell'atto di appello. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dall'ordinanza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore re