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Ordinanza — n. 34305/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34305/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata del 7 febbraio 2022 con cui Maione Ivan era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34305/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione contravvenzione per eccesso di velocità multe non pagate infrazione molto grave altri reati

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE IVAN nato a NAPOLI il 19/11/1977 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata del 7 febbraio 2022 con cui Maione Ivan era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensor