Ordinanza — n. 34304/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato del 19 giugno 2018 con cui Falso Giuseppe era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 667,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, la nullità delle sentenze sia di primo che di secondo grado per non essere stato ritualmente citato in giudizio. 2-11 ricorso deve essere.dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34304/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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. seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSO GIUSEPPE nato a PRATO il 26/03/1966 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato del 19 giugno 2018 con cui Falso Giuseppe era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 667,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, la nullità delle sentenze sia di primo che di secondo grado per non essere stato ritualmente citato in giudizio. 2-11 ricorso deve essere.dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il