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Ordinanza — n. 34303/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate facts constituting the crime, but the court found this argument legally non-deducible in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is manifestly generic and aspecific, failing to adequately confront the arguments expressed in the challenged judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specificity requirement penal reform motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Corte di Cassazione, Terza Sezione, sent. 8 marzo 2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE ALESSANDRO nato a NAPOLI il 28/04/1992 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli - decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione 1'8 marzo 2016 limitatamente alla determinazione della pena - in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 23 maggio 2013, ha rideterminato la pena inflitta a Maltese Alessandro nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.443,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per non essere stati valutati in sentenza i fatti costituenti reato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di congruità della pena inflitta, unico aspetto su cui la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi in ossequio a quanto disposto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza dell'8 marzo 2016. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore I