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Ordinanza — n. 34300/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable merits and failure to prove exclusion of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not suitable for review on points of law. The appellant challenged the conviction for theft, arguing that aggravating circumstances did not apply and that the crime lacked the particular lightness required to exclude punishability. The court ruled that since the lower courts had already excluded the aggravating circumstance and correctly identified the lack of required elements for exclusion of punishability, the appeal could not be entertained.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the merits have already been decided by the lower courts and the appellant fails to demonstrate that the specific statutory conditions for excluding punishability were met.

Parole chiave

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inadmissible appeal particular lightness exclusion of punishability aggravating circumstances points of law review furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 4 cod. pen.
Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come la ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen. fosse già stata esclusa da parte dei giudici di merito, ed in particolare dal Tribunale di Viterbo nella sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2022.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADEL ALI SORINA CUI 05H002D nato a CALARASI( ROMANIA) il 19/01/2002 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Viterbo del 24 gennaio 2022 con cui Adel Ali Sorina era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 101,60 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge in relazione all'art. 625 n. 4 cod. pen., contestando la ricorrenza della circostanza aggravante di avere agito con destrezza; violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'omessa concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come la ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen. fosse già stata esclusa da parte dei giudici di merito, ed in particolare dal Tribunale di Viterbo nella sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2022. 2.2. Con riferimento, invece, all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti 'gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen.3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore