Italian Court dismisses appeals for inadmissibility as they challenge factual evaluation rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible because they challenged the factual evaluation of evidence rather than legal errors. The defendants argued that the lower courts relied on mere presumptions without sufficient proof, but the Court held that reviewing factual assessments is outside its jurisdiction. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, limiting its review to legal vices in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DISTEFANO ANTONINO nato a PATERNO' il 31/01/1965 FURNARI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 27/11/1976 LAUDANI SEBASTIANO EMANUELE nato a PATERNO' il 04/11/1987 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 15 febbraio 2018 con cui Distefano Antonino, Furnari Giuseppe e Laudani Sebastiano Emanuele erano stati, rispettivamente, condannati alle pene di: anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (Distefano); anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa (Furnari); anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa (Laudani); in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, deducendo, con tre distinti atti: inosservanza di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Distefano Antonino); inosservanza di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Furnari Giuseppe); contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (Laudani Sebastiano Emanuele); tutti lamentando, con censure sostanzialmente coincidenti, l'insussistenza di adeguati riscontri probatori in ordine alla disposta configurazione della loro responsabilità penale, in quanto erroneamente fondata su aspetti di natura meramente indiziaria.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, 'Baratta, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come i ricorrenti in realtà invochino un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico adeguatamente e logicamente seguito dai giudici di merito per affermare la loro responsabilità penale.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom