Ordinanza — n. 34293/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 21 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avellino del 4 ottobre 2021, ha ridotto la pena inflitta a Martino Giuseppe nella misura di anni uno di reclusione ed euro 250,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di. motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di. motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a LIONI il 03/02/1972 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avellino del 4 ottobre 2021, ha ridotto la pena inflitta a Martino Giuseppe nella misura di anni uno di reclusione ed euro 250,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di. motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen.
2. Il ricorso deve essere. dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, poiché privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di un argomento di impugnazione meramente reiterativo di una censura già sviluppata nel giudizio di appello ed ivi disattesa con motivazione logica.
La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).• P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore I