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Ordinanza — n. 34292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to argue against appellate court's specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments rejected at the appellate level without engaging with the specific reasoning provided in the second-instance judgment. The appellant claimed errors in legal qualification and sentencing but failed to contrast these claims with the detailed arguments used by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required critical argumentation against the contested decision, rendering it inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically argue against the specific reasoning of the contested decision; mere repetition of arguments rejected at the appellate level without engaging with the second-instance court's specific arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments lack of critical argumentation appellate court reasoning procedural law requirements guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 186 c.d.s.
Con sentenza del 19 maggio 2023 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 febbraio 2022, ha confermato la condanna emessa nei confronti di Lepro Veronica Maria Chiara in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
Art. 131-bis c.p.
strada; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
strada; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPRO VERONICA MARIA CHIARA nato a MESSINA il 23/07/1992 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 maggio 2023 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 febbraio 2022, ha confermato la condanna emessa nei confronti di Lepro Veronica Maria Chiara in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, tuttavia rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di nove di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda in esito alla disposta assoluzione dell'imputata dagli altri reati a lei contestati.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del. reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'erronea configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Con riguardo, infatti, alle prime due censure, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03;2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.3.

Manifestamente infondata, poi, è anche la terza censura eccepita da parte della ricorrente, trattandosi di motivo del tutto generico ed aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma