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Ordinanza — n. 34123/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic arguments and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34123/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for mental capacity recognition and requested generic mitigating circumstances, but the court rejected these as generic and irrelevant to the merits. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a generic criticism of the trial judge's discretionary powers regarding sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms of discretionary sentencing or unsupported claims regarding mental capacity are inadmissible as they fail to substantiate specific legal grounds for overturning the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic criticism of sentencing discretionary powers of judge mental capacity defense Cassa delle ammende attenuazione della pena infrazione privilegiata ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 611 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 611 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA CHRISTIAN nato a ABBIATEGRASSO il 12/12/1983 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; RG 12645/24 OSSERVA' Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili in quanto: - Il primo motivo di ricorso relativo alla affermazione di responsabilità è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto con riferimento al mancato riconoscimento del vizio di mente rispetto alla articolata motivazione a riguardo ( v. pg. 4 e ss. della sentenza impugnata); - Il secondo motivo di ricorso, sulla mancata concessione delle attenuenti generiche e sulla quantificazione della pena, costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. par. 4.2. della sentenza impugnata).

Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Cons iere e