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Ordinanza — n. 34120/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on appealability grounds and generic grounds for conviction under Italian Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of decisive evidence and the violation of double jurisdiction. The court found the grievances generic and unfounded, noting that the witness Holfa Valdez's testimony was already examined and the mitigating circumstance under Article 54 was properly addressed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic criticisms of the lower court's reasoning or unfounded claims regarding evidence and jurisdiction are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissible appeal generic grounds double jurisdiction mitigating circumstance procedural costs Criminal Code aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Art. 54 cod. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
12543-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
12543-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 54 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APETINO RUDY nato a NAPOLI il 25/04/1981 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO dì PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12543-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso, manifestamente infondata è la censura della mancata assunzione di prova decisiva essendo stata acquisita ed esaminata la deposizione della teste Holfa Valdez indicata nella sentenza rescindente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e manifestamente infondata è la censura a riguardo della violazione del doppio grado di giurisdizione; Che, anche il secondo motivo di ricorso relativo alla affermazione di responsabilità è manifestamente infondato, essendosi dato puntuale conto della insussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen. (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e non essendo oggetto di devoluzione della sentenza rescindente l'ulteriore profilo della configurabilità del reato, altrimenti assorbente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci