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Ordinanza — n. 34119/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34119/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICA XHULIANO nato il 19/11/1993 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12538/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto:

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 585 cod. pen; Ordinanza — n. 34119/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione al terzo motivo e al primo motivo nuovo sul trattamento sanzionatorio si censura genericamente in fatto il corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, in assenza di devoluzione, o almeno sollecitazione, della questione relativa alla pena sostitutiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. e P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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successo d'integrazione pericolo di collusione con testimoni disobbedienza militare compromissione corporale complessa assistenza reciproca risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12538/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 585 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICA XHULIANO nato il 19/11/1993 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12538/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto:

In relazione al primo motivo e al terzo motivo nuovo in ordine alla affermazione di responsabilità la censura è manifestamente infondata oltre a svolgersi secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto rispetto alla incensurabile ricostruzione della aggressione posta in essere dall'imputato a seguito dell'intervento richiesto dalla madre dell'imputato e a seguito della aggressione fisica a quest'ultima da parte dello stesso imputato (v. pg. 4 e sg. della sentenza); In relazione al secondo motivo e al secondo motivo nuovo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto, in ragione della incensurabile ritenuta sussistenza delle lesioni patite dal brigadiere colpito dall'imputato fondata sulle concordanti versioni degli operanti e sulla certificazione del pronto soccorso, rimanendo il reato procedibile di ufficio ex art. 585 cod. pen., richiamato dall'art. 582, comma 2, cod. pen.;

In relazione al terzo motivo e al primo motivo nuovo sul trattamento sanzionatorio si censura genericamente in fatto il corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, in assenza di devoluzione, o almeno sollecitazione, della questione relativa alla pena sostitutiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. e P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2024 Il