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Ordinanza — n. 34118/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic continuation penalty claim lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible regarding a one-month penalty for criminal continuation. The appellant argued for a new sentence, but the Court found this specific ground legally impermissible in a legality review. Consequently, the appeal was rejected as generic and unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal in a legality proceeding cannot be based on a claim for a new sentence for continuation, as such grounds are not permitted by law and must be specific rather than generic.

Parole chiave

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criminal continuation penalty legality review appeal generic appeal grounds Italian Supreme Court procedural inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
125g2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la Proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art.
art. 611 cod. proc. pen
125g2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la Proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERDITA DRITAN nato il 20/11/1983 avverso la sentenza del 07/07/2023 delta CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 125g2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la Proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed inerente alla pena di un mese determinata per continuazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione implicita della Corte d'appello emergente dal provvedimento impugnato (vedi pag. 3 sentenza impugnata).

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0