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Ordinanza — n. 34116/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34116/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34116/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLUOTTO MASSIMO nato a TERNI il 30/03/1960 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12504-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono entrambi inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto questioni in fatto non dedotte in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34116/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12504-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono entrambi inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto questioni in fatto non dedotte in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti necessità medica evasione all'obbligo di contribuzione omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12504-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLUOTTO MASSIMO nato a TERNI il 30/03/1960 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12504-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono entrambi inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto questioni in fatto non dedotte in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2