Ordinanza — n. 34114/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1989 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12489/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non pàrtecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della ostatività dei futili motivi dell'allontamento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34114/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12489/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non pàrtecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della ostatività dei futili motivi dell'allontamento;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1989 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12489/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non pàrtecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della ostatività dei futili motivi dell'allontamento;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0