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Ordinanza — n. 34114/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34114/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1989 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12489/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non pàrtecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della ostatività dei futili motivi dell'allontamento;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34114/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12489/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non pàrtecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della ostatività dei futili motivi dell'allontamento;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivo d'asilo motivi soggettivi successivi alla fuga esenzione dalla pena allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12489/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non pàrtecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della ostatività dei futili motivi dell'allontamento;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1989 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12489/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non pàrtecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della ostatività dei futili motivi dell'allontamento;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0