Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal liability and generic grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court rejected the appeal's arguments regarding criminal liability under Article 385 of the Penal Code as generic and unfounded. Furthermore, the court found the lower court's reasoning on the appellant's psychiatric medication usage to be logical and coherent, thus upholding the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: Appeals based on generic censure of facts or procedural non-participation are inadmissible in the court of cassation if the lower court's reasoning is logical and coherent.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA TONINA nato a LANUSEI il 04/06/1973 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12478/2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; 't4 Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato che, in relazione all'unico motivo sulla responsabilità, la sentenza ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale a riguardo, rigettando la deduzione difensiva che aveva fatto leva sulla assunzione di psicofarmaci da parte della ricorrente (si veda pag. 6 e ss. della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12