Ordinanza — n. 34109/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPINATO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 16/12/1976 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; RG 12445/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per 11 reato di evasione sono inammissibili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34109/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione del provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento del ricorrente effettuato dagli operanti di polizia giudiziaria, non si confronta con il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice di merito risultando generico rispetto al corretto vaglio della credibilità degli operanti nonché dell'affidabilità intrinseca della videoregistrazione. Il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante teleologica, risulta del tutto apodittico e privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPINATO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 16/12/1976 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; RG 12445/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per 11 reato di evasione sono inammissibili;
Il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione del provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento del ricorrente effettuato dagli operanti di polizia giudiziaria, non si confronta con il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice di merito risultando generico rispetto al corretto vaglio della credibilità degli operanti nonché dell'affidabilità intrinseca della videoregistrazione. Il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante teleologica, risulta del tutto apodittico e privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
Deve mantenersi ferma, dunque, la statuizione del giudice di merito la quale, in ogni caso, risulta immune da censure. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci