Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction under Article 385 of the Penal Code, but the court found the criticism manifestly unfounded and based on factual errors. The court upheld the first instance judgment because the lower judge logically and coherently addressed the appropriateness of the sanction and the denial of general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the sentencing logic and the denial of mitigating circumstances is inadmissible as it lacks factual basis.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO DANIELE nato a CATANIA il 20/09/1993 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12383/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato dì cui all'art. 385 cod. pen.
è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e proposta per ragioni in fatto. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alía mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consi liere estensore - Il P n