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Ordinanza — n. 34105/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding Article 385 penalty as manifestly unfounded and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction under Article 385 of the Penal Code, claiming a lack of punishability under Article 131-bis. The court rejected this argument as manifestly unfounded and procedurally improper, noting the lower court's reasoning was logical and coherent.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of a conviction for a specific offense is inadmissible, and the lack of a valid ground for non-punibility does not justify overturning the judgment.

Parole chiave

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Article 385 Penal Code Article 131-bis Penal Code manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility Cassa delle ammende Corte di Cassazione non punibilità aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
Art. 611 cod. proc. pen.
12322/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
12322/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO ALESSANDRO nato a CATANIA il 12/08/1997 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12322/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che proposta per ragioni in fatto. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il ConsigIir