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Ordinanza — n. 34104/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34104/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA MAICOL nato a VITTORIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12380/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per asserzione in fatto, considerando, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza della scriminante (v. pg. 3 della sentenza);

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 34104/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12380/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per asserzione in fatto, considerando, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza della scriminante (v. pg. 3 della sentenza);

Parole chiave

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rigore per motivi familiari allontanamento nonostante motivi di salute malattia e maternità espulsione di familiari partenza del coniuge necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12380/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art.
art. 54 cod. pen
pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art. 54 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA MAICOL nato a VITTORIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12380/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per asserzione in fatto, considerando, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza della scriminante (v. pg. 3 della sentenza);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/