Ordinanza — n. 34104/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA MAICOL nato a VITTORIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12380/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per asserzione in fatto, considerando, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza della scriminante (v. pg. 3 della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 34104/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12380/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per asserzione in fatto, considerando, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza della scriminante (v. pg. 3 della sentenza);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA MAICOL nato a VITTORIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12380/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per asserzione in fatto, considerando, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza della scriminante (v. pg. 3 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/