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Ordinanza — n. 34103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SEBASTIANO MARIO nato a CATANIA il 08/09/1989 avverso la sentenza del 06/11/2023 detta CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12379/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato la recidiva, valorizzando i numerosi gravosi e recenti precedenti penali a carico del ricorrente, che rendono sintomatica della accresciuta pericolosità la commissione del reato per il quale si è proceduto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione remissione della pena restituzione dell'assistenza sociale evasione all'obbligo di contribuzione riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
12379/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SEBASTIANO MARIO nato a CATANIA il 08/09/1989 avverso la sentenza del 06/11/2023 detta CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G.N. 12379/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;

Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato la recidiva, valorizzando i numerosi gravosi e recenti precedenti penali a carico del ricorrente, che rendono sintomatica della accresciuta pericolosità la commissione del reato per il quale si è proceduto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1